Una circolare Inps – 189 del 17 dicembre 2021 – detta le regole del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
La circolare spiega che l’indennità è fruibile dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, ma in realtà è stata estesa fino al 22 marzo 2022, per effetto della proroga dello stato emergenziale.
Per i figli fino a 14 anni, in caso di quarantena o Dad i lavoratori dipendenti e autonomi potranno ricevere un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. Per i figli tra i 14 e i 16 anni c’è la possibilità di astensione, ma senza indennità.
Con successivo messaggio saranno dettate le modalità per la domanda.
Congedo parentale SARS CoV-2
Ex Dl 146/2021 (collegato fiscale) dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021(ma è prorogato fino al 22 marzo dell’anno nuovo), è concesso uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale”, ma denominato dall’Inps “Congedo parentale SARS CoV-2”, per agevolare l’utenza a distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel Dlgs 151/2001 (T.U. maternità/paternità).
Può essere fruito:
- dai genitori lavoratori dipendenti;
- dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
Rispetto ai figli:
- conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
- senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Ammontare indennità per congedo parentale SARS CoV-2
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sussiste il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale
Il congedo può essere fruito:
- da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- sia in forma giornaliera sia in forma oraria (in caso di fruizione oraria, restano immutate le regole e la misura dell’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2”, che rimane su base giornaliera, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo).
Requisiti per la fruizione
Tra i requisiti certamente quello dell’essere in attività, se il rapporto è cessato o sospeso l’indennità viene meno; ciò anche per i lavoratori autonomi, bisogna essere in attività.
Poi il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi (genitore e figlio devono avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione) durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso.
Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Per i figli con disabilità grave, questa deve essere certificata, come certificata deve essere l’eventuale chiusura del centro assistenziale diurno.
Erogazione indennizzo per congedo
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Si specifica, inoltre, che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
È possibile convertire il congedo parentale in Congedo parentale SARS CoV-2.
Durata e indennizzo del congedo
Valgono le regole già descritte, ma si precisa che è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, “individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità”, e ai lavoratori autonomi un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
A tale proposito si precisa che per “base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità” dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, va inteso il criterio di calcolo del reddito medio giornaliero da effettuarsi come per l’indennità di maternità, da parametrare sui redditi percepiti nei 12 mesi antecedenti il periodo di “Congedo parentale SARS CoV-2”.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Compatibilità e incompatibilità del congedo
Si riportano alcune precisazioni contenute nella circolare.
Le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.
Sitografia
www.inps.it

