Qual è il corretto comportamento dichiarativo per chi, persona fisica titolare di quote societarie, cede – assieme ai soci – le proprie partecipazioni rivalutate nel 2020 (in parte tramite corrispettivo fisso e in parte, in base ad una clausola contrattuale di earn-out, mediante un pagamento variabile differito negli anni), considerando che una parte del reddito sarà realizzata nel periodo d’imposta in cui percepisce la parte fissa del corrispettivo e un’altra, invece, negli anni successivi per effetto di tale clausola?
La clausola di earn-out
Il sistema di earn-out è finalizzato a ridurre il rischio derivante dall’acquisto di quote societarie prevedendo pagamenti in più tranche, integrativi del prezzo di cessione, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui gli stessi pagamenti sono percepiti.
Per evitare la doppia imposizione, chiarisce la risoluzione n. 74/E del 20 dicembre 2021, in presenza di tali clausole e se il cedente ha rideterminato il costo o il valore di acquisto della partecipazione che sarà ceduta, il corrispettivo complessivamente percepito fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione non deve essere tassato.
Quindi, se la parte fissa è inferiore al valore successivo alla rivalutazione delle quote societarie, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT, dovrà essere indicato come “costo” il medesimo valore di quanto percepito. Nei periodi d’imposta successivi, ove incassata anche la parte variabile come stabilito dalla clausola earn-out, l’istante dovrà calcolare l’eccedenza di “costo” non utilizzato e indicare nella colonna 3 del Rigo RT22 – “totale dei costi o valori di acquisto” – la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.
L’istante, inoltre, nel periodo d’imposta 2020 in cui ha effettuato la rivalutazione delle partecipazioni, dovrà compilare anche la Sezione VII del quadro RT.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

