È in vigore la legge 215 del 17 dicembre 2021, che converte il Collegato fiscale (Dl n. 146 del 21 ottobre 2021), anche detto decreto Fisco-Lavoro.
Legge e testo coordinato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 301 del 20 dicembre 2021.
Con 48 articoli si chiude la partita del collegato alla Manovra.
Alcune disposizioni sono state aggiustate ed altre introdotte durante l’iter.
Legge 215/2021, le misure
Tra le misure fiscali:
- estensione a 180 giorni, anziché 150, del termine di versamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021;
- riduzione dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate;
- proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone; esenzione Imu a scelta su una sola abitazione principale per i coniugi residenti in comuni diversi;
- proroga al 1° luglio 2022 dell’abolizione dell’esterometro;
- proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero, di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato;
- non impugnabilità dell’estratto di ruolo, nuovi limiti all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento non validamente notificati.
Quest’ultima disposizione sarà sicuramente sottoposta al vaglio della corte Costituzionale.
La stretta sull’impugnabilità in sintesi:
- l’estratto di ruolo non è più impugnabile;
- la cartella di pagamento non validamente notificata non è direttamente impugnabile, a meno che il contribuente dimostri che potrebbe da ciò subire un pregiudizio per la partecipazione a gare di appalto, oppure che dal ruolo possa scaturire la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Tra le misure di lavoro:
- fino al 30 settembre 2022 le agenzie di somministrazione possono utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo lavoratore;
- sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2020 per l’invio dei dati all’INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale;
Tra le novità più impattanti della legge 215/2021, il potere dell’Ispettorato nazionale del lavoro di adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche se almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti inquadrato come lavoratore autonomo occasionale, ma non sussistano le condizioni richieste dalla normativa.
I chiarimenti della nuova misura sono stati diffusi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

