Una controllata non residente, identificata direttamente in Italia tramite partita Iva può continuare a partecipare alla liquidazione Iva di gruppo con la nuova veste giuridica che assumerà con la trasformazione della identificazione diretta in stabile organizzazione.
La trasformazione non rileva ai fini del requisito del controllo necessario per la tassazione di gruppo (risposta n. 837 del 20 dicembre 2021).
La liquidazione di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti di legge e identificati, ai fini Iva, in Italia tramite stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta (articolo 35-ter del decreto Iva).
Nel documento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che sul passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione si era già pronunciata con un precedente di prassi – risoluzione n. 108/2011 – dove ha chiarito che tale fattispecie non ha una disciplina espressa ai fini Iva, ma può essere assimilata a una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra, in pratica, una continuità tra i soggetti partecipanti.
Per effetto di tale principio di continuità, la società controllata potrà proseguire la liquidazione Iva di gruppo con la nuova veste giuridica assunta per effetto della “trasformazione” della identificazione diretta in stabile organizzazione, pur essendo tenuta a comunicare la variazione avvenuta.
Anche l’operazione di trasferimento della società di supporto alle vendite nella costituenda stabile organizzazione non influisce sulla prosecuzione dell’Iva di gruppo, fatta salva la necessità di segregare le risultanze Iva ante trasferimento se il passaggio avviene prima dell’ingresso di tale società, potendo in tal caso essere trasferite solo le risultanze post operazione straordinaria.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

