Il contributo a fondo perduto (Cfp) alle start-up, che hanno presentato nei termini la richiesta per l’accesso alla misura di sostegno e che abbiano superato i controlli previsti, è riconosciuto per l’intero ammontare (provvedimento n. 365798/E del 17 dicembre 2021).
Con la risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del Cfp ex articolo 1-ter del Dl 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
Cfp. Codici tributo
In caso di scelta dell’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del Cfp per le start up in argomento, è istituito il seguente codice tributo: “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia informa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Nella risoluzione l’Agenzia ricorda anche le pregresse istruzioni e i codici per la restituzione spontanea in caso di Cfp percepito e non spettante, anche a causa di rinuncia. In sintesi, per il versamento della somma e dei relativi interessi e sanzioni, dovrà essere presentato il modello F24 Elide, per il ravvedimento operoso, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributi istituiti con la risoluzione n. 24/2021.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

