L’acconto Iva va versato entro lunedì 27 dicembre. Sono obbligati i titolari di “partita”. Fanno eccezione, tra gli altri, i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, o quelli che hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta.
In via generale, l’acconto non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 103,29 euro. Neppure da chi non possiede i dati (storico o previsionale) necessari per effettuare il calcolo.
La misura dell’acconto
Se il contribuente opta per il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno precedente e la base di calcolo su cui applicare la percentuale è il debito d’imposta risultante:
- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2020, per i contribuenti mensili;
- dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali ordinari;
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica … ).
Se, invece, sceglie il metodo previsionale, l’operazione di calcolo si regge sulla previsione di realizzare un certo volume d’affari rispetto all’anno precedente.
L’ammontare dell’acconto non è, quindi, determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Anche con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico e quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Ultima ipotesi interessa i contribuenti del metodo analitico, che si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. L’acconto sale al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- annotate nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, dal 1° dicembre al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
- effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).
Quando varia la periodicità di liquidazione rispetto al 2020?
Ai fini del calcolo del dato storico:
- da mensile a trimestrale, l’anticipo dell’88% va determinato in base alla somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- da trimestrale a mensile, l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
Alla “cassa”
L’acconto va versato utilizzando l’F24, in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.
Nel modello vanno riportati i codici tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per quelli trimestrali.
L’anno di riferimento da indicare è quello in corso (2021).
I contribuenti con contabilità separata (art. 36, Dpr n. 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta: sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d’imposta, dopodiché l’anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito con quelli a credito.
Ultima operazione: l’ammontare dell’anticipo e il metodo adottato per la sua determinazione dovranno essere inseriti in un apposito spazio del modello Iva 2022.
Sitografia
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