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  Lavoro  Prorogati al 31 dicembre i termini decadenziali della Cig emergenziale
Lavoro

Prorogati al 31 dicembre i termini decadenziali della Cig emergenziale

redazioneredazione—Dicembre 23, 2021
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Entrata in vigore dal 21 dicembre la legge n. 215/2021, sono state introdotte, tra le altre, nuove disposizioni in materia di termini procedurali decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare, con l’articolo 11-bis, comma 1 del dl n. 146/2021 convertito nella legge n. 215/2021, viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Le disposizioni sul differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il messaggio n. 4580/2021 l’Inps illustra gli indirizzi che attengono alla portata della norma e fornisce le relative istruzioni operative.

Domande oggetto del differimento dei termini decadenziali

Rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

A tal fine, si ricorda che la disciplina emergenziale prevede che le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

La previsione di cui all’articolo 11-bis del decreto–legge n. 146/2021, nell’introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia.

In particolare, l’Istituto richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista di volta in volta dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto dalle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Flussi di pagamento oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

In particolare, in relazione a quanto previsto dalla disciplina emergenziale , come da ultimo declinata dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 146/2021 – in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (flussi UniEmens-Cig, modelli “SR41” – solo fino al 31 dicembre 2021 – e “SR43” semplificati, UNIEMENS pagamento diretto) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

Sitografia

www.inps.it

CIG Covid
Inps – Messaggio n. 4751 del 21.12.2021
INPS – Messaggio n. 4580 del 21.12.2021
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