Arrivano dall’Inps rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021: “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”
Le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (divieto di licenziamento), non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.
I lavoratori che aderiscono alla suddetta tipologia di accordo collettivo aziendale, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
È questo l’argomento trattato dall’Inps con la pregressa circolare 180/2021 e, da ultimo, con la circolare 196 del 23.12.2021.
Licenziamenti collettivi. Datori potenzialmente destinatari dei trattamenti
Al paragrafo 1 della circolare 180/2021, sono state elencate le casistiche per le quali il legislatore ha disposto la proroga delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo oltre la data del 30 giugno 2021.
Con particolare riferimento alla proroga ex articolo 8, comma 10, del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021, si chiarisce che la richiamata disposizione prevede per i datori di lavoro che possono presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Il Ministero del Lavoro ritiene che la volontà del legislatore è stata quella di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (ex articolo 8, commi 2 e 8, del decreto Sostegni) e cioè per i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti citati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda.
In ragione di quanto sopra, a rettifica di quanto indicato nella richiamata circolare n. 180 del 2021, il primo punto dell’elenco del sesto capoverso del paragrafo 1 della circolare in argomento, si riformula come di seguito riportato:
“Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
- fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni”.
Accesso alla NASpI. Il termine ultimo coincide con la conclusione dell’accordo
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021:
- tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l’accordo collettivo aziendale e avvenuta l’adesione all’accordo da parte del singolo lavoratore;
- mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021.
Pertanto, al settimo capoverso del paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021 è superato l’inciso “data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve avere prodotto i suoi effetti”.
La nuova formulazione del settimo capoverso:
“In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021”.
Si chiarisce, infine, che la medesima impostazione trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021. Analogamente, in questi casi:
- le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo;
- mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date.
Sitografia
www.inps.it

