I due rami del Parlamento approvano in via definitiva il Dl n. 152/2021, che ha dettato, tra l’altro, disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che contiene la previsione in ragione della quale viene sanzionato chi non accetta pagamenti con carte di credito o di debito ed il relativo quadro sanzionatorio.
Il testo definitivo raccoglie novità come l’estensione degli incentivi per il comparto turistico ai proprietari delle strutture immobiliari in cui sono esercitate quelle attività e l’istituzione di un nuovo fondo per sostenere l’erogazione di contributi a fondo perduto alle aziende del settore della ristorazione.
Sanzionato chi rifiuta pagamenti elettronici
La stretta nei riguardi di chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non rispettando la norma secondo cui è tenuto ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di debito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica, scattata già dal 30 giugno 2014, non era stata fino ad oggi accompagnata da una previsione sanzionatoria.
L’articolo 19-ter del Dl n. 152/2021, dunque, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2023, alla mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo tramite carte di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa (30 euro) aumentata, per assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità dell’operazione, di una somma pari al 4% del valore della transazione rifiutata.
Per queste violazioni, procedure e termini seguono le norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge del 1981 (n. 689), fuorché l’articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta (“oblazione amministrativa”).
Gli addetti al controllo, per accertare la violazione possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica. L’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore è il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità.
Cresce il numero dei beneficiari degli incentivi al settore turistico
Con l’articolo 1 del decreto “Pnrr” sono state adottate particolari misure di vantaggio (un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, innalzabile in presenza di determinate condizioni anche fino a 100mila euro) a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, dalla data di entrata in vigore del Dl n. 152 (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa.
I crediti sono destinati alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
All’elenco sono state aggiunte le aziende titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle richiamate attività ammesse agli incentivi.
Contributi per il settore della ristorazione
Sempre l’articolo 1 del “decreto Pnrr” (nuovi commi da 17-bis a 17-quinquies), istituisce uno specifico fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione, allo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità dell’attività.
Sitografia
www.parlamento.it
www.fiscooggi.it

