La Commissione europea – decisione n. 2021/2313 – conferma l’esenzione dall’Iva e dai dazi doganali per l’importazione dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Dazi e Iva. Esenzione fino al 30 giugno
L’agevolazione prosegue, dunque, nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 30 giugno 2022. Restano invariati i presupposti per usufruirne.
La ratio della misura è facilitare il rifornimento dei dispositivi sanitari e delle apparecchiature mediche necessari per tutelare la salute pubblica. Ha fatto il suo ingresso con la decisione Ue n. 491/2020 ed è stata più volte prorogata.
I Paesi che ne sono interessati, Italia compresa, dovranno inviare alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse all’agevolazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Entro il 31 ottobre 2022, invece, dovranno essere trasmessi l’elenco degli enti destinatari dei beni agevolati, le informazioni sintetiche riguardanti la natura e i quantitativi delle merci che usufruiscono dell’agevolazione, i provvedimenti adottati al fine del rispetto dei regolamenti Ue in relazione ai beni che rientrano nel campo di applicazione della misura.
Per le istruzioni sull’applicazione dell’esenzione e la definizione dei beni interessati e dei beneficiari, la circolare delle Dogane rinvia, in particolare, alle circolari n. 43/2020 e n. 15/2021 e alla determinazione direttoriale n. 262063/2020.
Sitografia
www.adm.it
www.fiscooggi.it

