La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha riordinato la normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, anche In tema di maternità.
L’Inps spiega le novità su alcune tutele con tre circolari dei primi giorni di gennaio 2022.
Con la circolare 1/2022 illustra l’estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e la stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.
Per l’estensione degli ulteriori tre mesi è necessaria la richiesta telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.
Si premette che:
- alle lavoratrici autonome che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità;
- si rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale, confermando i 10 giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Maternità autonomi. Nuove norme e periodo transitorio
Fermo restando che non possono essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022 (in tal caso saranno indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa), sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità se:
- i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021);
- i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Fruitori e requisiti
Categorie di lavoratrici:
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
- lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002).
Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità:
- è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro;
- il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Periodo indennizzabile
1. Lavoratrici e lavoratori autonomi
Può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto), se sussiste la regolarità contributiva dei suddetti periodi.
2. Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Sitografia
www.inps.it

