Fiscalmente, l’accettazione tacita non è disciplinata dalle leggi sul super ammortamento, né specificata in documenti di prassi.
La risoluzione 77 sul super ammortamento
Con la risoluzione n. 77/2021, l’AdE richiama l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione in materia (sentenza n. 10582/2015), affermando che, al pari dell’accettazione espressa, quella tacita è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir. Pertanto, l’accettazione per facta concludentia non può essere ostativa all’accesso al super ammortamento.
La risoluzione 78 sulla DAC 6
La risoluzione n. 78/2021, fornisce invece chiarimenti sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 100/2020, che ha recepito la direttiva Ue n. 2018/822 (la Dac 6), a cui ha fatto seguito il decreto del MEF 17 novembre 2020, con particolare riguardo alla sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della richiamata normativa, gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore delle società controllate non residenti (Tp adjustment), in presenza di determinate caratteristiche.
La risoluzione 79 sull’IVA
Da ultimo, la risoluzione n. 79/2021 precisa che la base imponibile Iva della cessione riguardante crediti deteriorati va determinata facendo riferimento alla differenza tra il “valore economico” dei crediti al momento della cessione e il prezzo pagato al cedente per l’acquisto di questi ultimi. In particolare, il “valore economico” riflette la valutazione cui giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all’esito di analisi dettagliate e documentate circa l’effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

