L’articolo 1, comma 221, lettera a) dell’attuale Legge di bilancio (n. 234/2021), modificando ed integrando l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22/2015, ha introdotto una novità: l’estensione della tutela della prestazione NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge n. 240 del 1984).
La novità dell’estensione della platea
L’indennità è dunque ora rivolta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022.
L’Inps precisa – circolare n. 2 del 4.1.2022 – che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge dell’84, come individuati dal citato comma 221, dall’anno di competenza 2022 non sono più destinatari delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
A tale riguardo, l’Istituto fa presente che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui sopra, destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 se hanno maturato (in quell’anno) i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
Ai fini dell’accesso alla indennità NASpI, i predetti lavoratori dovranno fare valere congiuntamente i seguenti requisiti (novellato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015):
- stato di disoccupazione;
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con specifico riferimento al menzionato requisito contributivo delle tredici settimane, sono fatti salvi (considerati, pertanto, utili per l’accesso alla NASpI), i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI.
I contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno, tuttavia, essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui ricadano nel quadriennio di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Sitografia
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