Continua l’Inps a fornire indicazioni sul riordino, operato dalla Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022), della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali: è la volta della DIS-COLL e le novità si applicano agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 (data spartiacque).
Con le modifiche la durata ha il limite massimo di 12 mesi.
La circolare che spiega le novità sulla DIS-COLL
Conla circolare 3 del 4.1.2022 l’Istituto spiega le modifiche in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL:
- è fissata una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage, ossia il 3% ogni mese a decorrere dal 6°;
- è ampliata la durata massima della prestazione in 12 mesi;
- è introdotta una diversa modalità di calcolo della durata stessa;
- è previsto riconoscimento d’ufficio della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.
Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci avranno l’obbligo di versamento di un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Le novità legislative trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage)
In ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:
1) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno della prestazione);
2) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
Durata DIS-COLL per le cessazioni involontarie
Per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 innova la modalità di determinazione della durata:
- sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento;
- ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
In merito alla disciplina del calcolo della prestazione si precisa, inoltre, che per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.
Pertanto, l’indennità DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Quanto alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, si dispone che la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.
In sintesi, la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:
- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021 può durare al massimo 6 mesi;
- per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022 la durata massima della prestazione è pari a 12 mesi.
Le modalità di presentazione della domanda
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione DIS-COLL presenti sul portale web dell’Istituto sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
DIS-COLL e contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
Sitografia
www.inps.it

