Il decreto interministeriale n. 60/2013 – “Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali
e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” – dispone (art. 2, c. 2, lett. b) che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
Nel caso prospettato nella risposta n. 12 dell’11.01.2022, ai fini della candidatura presentata per l’incarico di componente commissariale, il Dirigente ha dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal citato decreto interministeriale, precisando di aver maturato un’esperienza di oltre cinque anni in funzioni di direzione aziendale presso la Società in qualità di dirigente e socio.
Il Dirigente ha dichiarato, altresì, di essere specificamente idoneo all’incarico, sia per aver maturato una significativa esperienza nella gestione della crisi d’impresa, sia per aver svolto diversi incarichi professionali, sempre in qualità di advisor, nel settore delle grandi opere infrastrutturali e delle concessioni, costruzioni generali di ingegneria e general contracting, allegando, a tal fine, le credenziali maturate presso la Società nel settore constructions/engineering.
Nel caso prospettato, l’incarico di componente del collegio commissariale è attribuito necessariamente al Dirigente persona fisica che, tuttavia, ha dichiarato espressamente in sede di candidatura che nello svolgimento dell’incarico, la procedura commissariale “avrebbe potuto contare sul supporto diretto ed indiretto del network professionale nazionale ed internazionale di Beta”, sulla “competenza” e “esperienza specifica” dei professionisti Beta, “senza oneri addizionali per la Procedura, riducendo quindi in misura significativa i costi della Procedura stessa a vantaggio della continuità d’impresa e del ceto creditorio nel complesso”.
Ed infatti, secondo quanto rappresentato, nello svolgimento della predetta attività commissariale il Dirigente “si è avvalso di un team da tre risorse professionali dipendenti della Società, che lo hanno assistito intervenendo direttamente nell’espletamento dell’incarico al quale era stato preposto”.
A conferma, i relativi “compensi saranno versati dalle Società amministrate direttamente sul conto corrente” intestato alla Società istante.
Per l’incarico i compensi sono versati a favore dell’azienda
Ciò posto, stante la clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del Dirigente a favore della Società istante e della circostanza che nel caso di specie i predetti compensi sono versati direttamente a favore della stessa, L’Agenzia delle Entrate ritiene che dette somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al Dirigente.
Quale conseguenza, esse sono escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto concorrendo, invece, alla formazione del reddito in capo alla Società e rileveranno ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

