Sul nuovo obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomi occasionali, a far data dal 21 dicembre 2021, l’Inl e il ministero del Lavoro forniscono i primi indirizzi.
Le nuove modalità interessano esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota in oggetto, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo la via è l’email.
I tempi della nuova comunicazione
Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, spiegano che:
- l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota (11 gennaio 2022);
- per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota in oggetto, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso;
- per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, regime ordinario, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Inoltre comunicano che, in attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email – non Pec – allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (in calce gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni), il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
In via ordinaria, ossia dopo l’aggiornamento dell’applicativo, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
La nuova modalità è introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Comunicazione obbligatoria. Regole e sanzioni
Contenuto della comunicazione
Il contenuto della comunicazione potrà essere direttamente inserito nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato.
Dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio, ad es. 1 giorno, una settimana, un mese (nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
- l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Lavoratori autonomi occasionali. Inclusi ed esclusi
Lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c.: persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”, sottoposto, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Restano esclusi dalla normativa in argomento, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame);
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

