L’articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021 (di bilancio per il 2022) modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (legge n. 26 del 2019), relativamente al quale è stata estesa la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna“ alle lavoratrici che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 2021, requisiti normativamente prescritti.
Opzione donna: requisiti soggettivi
In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato: un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, 59 anni se lavoratrici autonome.
L’INPS precisa – messaggio n° 169 del 13.01.2022 – che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, c. 40, l. n. 335/1995.
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento, trova applicazione quanto disposto in materia dall’articolo 12 del dl n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), sempre al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Tenuto conto della data di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 – 1° gennaio 2022 – la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.
Sitografia
www.inps.it

