Il Mef anticipa il decreto 11 dicembre 2021, già bollinato, che definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti in ragione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, in attuazione del Dl n. 41/2021, articolo 1, commi 13-17 (decreto “Sostegni”).
E’ accompagnato dalla nota illustrativa.
Il Dm sugli Aiuti di Stato
Il Dm stabilisce le linee guida da adottare per verificare il rispetto dei limiti e le condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo ed effettuare il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti in base alle stesse Sezioni, tenuto conto anche delle richieste della Commissione europea ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attuazione delle misure di sostegno.
Il decreto del Mef indica le soglie degli aiuti ammessi.
In particolare, stabilisce che:
a) agli aiuti ammessi, fruiti nel rispetto delle condizioni e delle soglie fissate nella Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano massimali fino a:
- 800mila euro per impresa unica, ovvero 120mila euro per le imprese dei comparti pesca e acquacoltura e 100mila euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800mila euro per impresa unica, ovvero 270mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 225mila euro per le imprese del settore produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021;
b) agli stessi benefici si applicano massimali pari a:
- 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.
Per accertare il rispetto delle soglie di cui si può fruire, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario secondo le indicazione del punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C(2021) 7521 final.
Cosa fare?
I destinatari dei contributi dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con oggetto il rispetto dei requisiti fissati dalle suddette Sezioni, nella quale attestano, tra l’altro, che l’importo complessivo degli aiuti utilizzati non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.
Ancora, per l’applicazione della Sezione 3.12, gli operatori devono attestare, sempre nella autoliquidazione, la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste in tale Sezione.
In particolare, il beneficiario deve dichiarare che nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza del singolo aiuto (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo del contributo richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
Termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione saranno illustrati da un documento di prassi AE.
Sitografia
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