Diffuse dall’Inps le modalità operative ai fini dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale della legge di Bilancio 2021.
E’ fruibile anche in caso di aziende che abbiano beneficiato per intero dell’esonero contributivo del decreto Ristori.
Basterà rinunciare a una quota del fruito “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”, ed effettuare la restituzione della medesima quota.
Sono escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario e i datori di lavoro del settore agricolo.
Si ricorda che il beneficio è concesso in favore dei datori di lavoro non agricoli del settore privato che non richiedono tali trattamenti e consiste nel riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, di cui all’art. 3 del DL 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Restituendo quote del pregresso si accede al nuovo esonero
Con il messaggio n. 197 del 14.01.2022 l’Inps chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero ex Dl n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero totale ex articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020 (Bilancio 2021), previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo articolo 1, a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore (cfr. il messaggio n. 3475/2021).
La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).
Come restituire il vecchio
Il messaggio in argomento fornisce indicazioni operative per la richiesta dell’esonero, per la restituzione del residuo del vecchio e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”.
Il percorso per inviare l’istanza: funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”.
Il codice assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”.
Nell’istanza i datori dovranno:
- dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19;
- indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, come dettagliatamente illustrato nella circolare n. 30/2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Compilazione del flusso Uniemens
I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Al fine di procedere alla restituzione della quota del vecchio ex decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:
- nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.
Si rammenta che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
Sitografia
www.inps.it

