Può utilizzare in compensazione il bonus R&S maturato – ai sensi della legge n. 190 del 2014 – anche la società che non può indicare tale credito nella dichiarazione annuale per un gap nel modello.
Nella risposta 30 pubblicata il 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate esamina l’interpello di una società che ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d’imposta (originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre), fissandola al 31 dicembre 2020.
Dovendo utilizzare il modello “Redditi SC2021”, si è trovata nell’impossibilità di indicare nel quadro RU, sezione IV, il credito maturato in quanto il modello contempla esclusivamente il credito d’imposta per attività di R&S disciplinato dalla legge 160/ 2019: se si inserisce il codice B9 il programma di controllo blocca la compilazione del campo RU5 generando un errore che non consente la trasmissione della dichiarazione.
La società ritiene che si possa non indicare il dato, in virtù di quanto scritto nelle istruzioni per la compilazione dei modelli “Redditi SP SC EnC” per il 2020: laddove il modello dichiarativo non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2021, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia concorda: bonus in compensazione
Ed infatti, l’Agenzia conferma che il modello SC/2021 relativo al periodo d’imposta 2020 prevede che, nella sezione I del quadro RU, “Con il codice credito “B9” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per le spese in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall’art. 3 del D.L. 145/2013, come sostituito dall’art. 1, c. 35, della legge n. 190 del 2014”, assumendo che il credito sia stato già indicato nelle dichiarazioni annuali dei periodi d’imposta precedenti, mentre nella sezione IV va indicato il solo credito per le attività di R&S contemplato dalla legge n. 160 del 2019.
Nel caso trattato, essendo il credito di cui si discute stato maturato dall’istante nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020, il medesimo non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU (non trattandosi di un residuo proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta precedente), né nella sezione IV (riservata al credito per le attività di R&S di cui alla legge n. 160/2019).
Conseguentemente, l’istante, nonostante l’impossibilità di indicare il credito d’imposta citato nel modello SC/2021, potrà comunque utilizzare detto credito in compensazione, conservando la documentazione contabile certificata dal revisore (o dalla società di revisione) a comprova del credito, da esibire ad eventuale richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

