Non si presume esterovestita una società estera, controllata da una società italiana, destinata a svolgere un’attività senza detenere partecipazioni in altre società, né italiane, né estere, e senza avere la funzione di holding. È quanto spiega l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 27/2022, pubblicata il 17 gennaio 2022, che tratta il tema dell’esterovestizione.
La norma volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette “esterovestizioni”, infatti, ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia, ossia partecipazioni nei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina per il contrasto all’esterovestizione – presunzione legale relativa ex comma 5-bis dell’articolo 73 del TUIR – prevede che:
“salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

