Sono entrati in vigore i nuovi regimi speciali Iva Oss e Ioss (luglio 2021) con adempimenti semplificati per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni (anche importati) e servizi all’interno della Ue. L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili 20 Faq.
Con una sequenza logica le risposte partono dal generale al particolare.
Nelle prime faq la descrizione e definizione dei regimi
Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.
Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.
Altre risposte più specifiche. Esterometro
Ad esempio sull’obbligo di presentare l’esteromentro, si legge che un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l’obbligo di presentare l’esterometro.
L’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.
Si consideri comunque che tale adempimento, continua l’Agenzia, è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Faq su operazioni facilitate da un’interfaccia elettronica
L’Iva è versata dal marketplace o dal venditore?
L’interfaccia elettronica che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore nei confronti del privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA nei confronti dell’erario.
Ai fini IVA, in sostanza, l’operazione principale B2C viene “scissa”, per presunzione, in due operazioni:
- la prima è un’operazione B2B, tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica;
- la seconda è un’operazione B2C tra quest’ultima e il consumatore finale.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

