Ai trasferimenti di liquidità effettuati tra società costituite in forma di joint venture paritetica tra due compagini appartenenti a gruppi diversi non si applicano le disposizioni antielusive delineate dal nuovo decreto Ace (Aiuto alla crescita economica ex art. 10, Dm Mef 3 agosto 2017).
In questa ipotesi, tra le società non sussiste il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 del codice civile, a cui fa espresso riferimento la disciplina Ace. La precisazione è oggetto della consulenza giuridica n. 1/E del 25 gennaio 2022.
Il decreto attuativo della norma introduttiva, all’articolo 10 detta regole di carattere antielusivo con la finalità di evitare che, per effetto di transazioni realizzate all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire duplicazioni dell’agevolazione Ace anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
Nuova Ace
Perciò, l’articolo 10, comma 1, del nuovo decreto Ace, nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo rifermento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Tanto premesso, l’Agenzia rammenta che in tema di controllo congiunto lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo del codice civile, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale.
Le joint-venture, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

