L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina dei “disallineamenti da ibridi” prevista dal decreto ATAD. La norma di riferimento è contenuta negli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva ATAD come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952).
Più precisamente, le disposizioni in argomento attuano nel sistema tributario italiano le previsioni della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 (ATAD 1), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2).
Nei fatti, il decreto ATAD contiene una serie di misure volte a prevenire l’evasione delle multinazionali, impedendo loro di sfruttare le differenze tra le diverse giurisdizioni fiscali, con la finalità di erodere le basi imponibili.
Rispetto alla direttiva ATAD 1, la Direttiva ATAD 2 affronta i trasferimenti ibridi, i disallineamenti da ibridi importati e ulteriori tipologie riguardanti i fenomeni di doppia deduzione.
Con direttiva ATAD si intende la 1 come modificata dalla 2. Le disposizioni del Decreto ATAD si applicano alle imposte sui redditi d’impresa (IRPEF e IRES).
La circolare delle Entrate
Le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.
Ibride sono le transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici.
Con la circolare n. 2 del 26.01.2022, che tiene conto dei contributi ricevuti nella consultazione pubblica chiusa il 19 novembre 2021, l’Agenzia dà indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi.
Il disallineamento da ibridi si realizza con la deduzione di un componente negativo di reddito in uno Stato alla quale non coincide la tassazione del medesimo componente di reddito nell’altro Stato.
Tra i temi trattati anche il “double dip” o “foreign tax credit generator”, ossia la duplicazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.
Ampio spazio, nella circolare di 115 pagine, è dato alla descrizione di diverse casistiche con schemi ed esempi pratici.
Le norme di reazione ai disallineamenti da ibridi
Le norme di reazione variano a seconda:
- del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere;
- dell’effetto o disallineamento che si genera.
Si suddividono in due categorie:
- quelle che agiscono sulla “causa ibrida”;
- quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”.
I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre:
- la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;
- la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto ATAD;
- l’elemento soggettivo.
Double dip e coordinamento delle discipline
Seppure non rientrante in senso stretto nelle fattispecie dei disallineamenti da ibridi, tradizionalmente in questo ambito è stata affrontata anche la tematica della duplicazione (c.d. “double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (quale rimedio contro la doppia imposizione giuridica).
La circolare fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi.
Nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione:
- il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria;
- in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.
Sitografia
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