Potenziati, nella Manovra, i benefici fiscali per gli investitori di liquidità legati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir), forma di risparmio fiscalmente incentivato: da un lato, per i piani tradizionali aumenta il tetto massimo del’investimento annuale consentito; dall’altro, per quelli alternativi pone meno limiti.
Il beneficio fiscale corrisponde ad un’esenzione dall’imposta del 26% sui redditi da capitale maturati, purché ci si trovi al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale e purché la titolarità degli strumenti finanziari che fanno parte del Pir venga mantenuta per un periodo non inferiore a cinque anni (holding period), pena la decadenza dal beneficio e il versamento delle imposte ordinarie in relazione ai redditi realizzati con la cessione e ai redditi percepiti nel periodo dell’investimento.
Piani di risparmio “tradizionali” potenziati
Nel comma 26 dell’articolo 1, la Manovra (legge n. 234/2021), per potenziare i benefici fiscali legati ai Pir “tradizionali”, ha previsto un innalzamento della soglia dell’investimento annuale consentito. Per i Pir costituiti fino al 31 dicembre 2019, tale soglia sale dagli attuali 30mila a 40mila euro.
Contestualmente, la soglia complessiva passava da 150mila a 200mila euro.
Piani di risparmio “alternativi” a titolarità multipla
Per i “Pir alternativi“, costituiti dal 1° gennaio 2020, resta la soglia massima di investimento annuale di 300mila euro e totale di 1.500.000 euro.
Come annunciato più sopra, il vantaggio consiste nella soppressione dei divieti stabiliti nel 2017 dalla legge istitutiva dei Pir.
Cade il vincolo che imponeva a ciascuna persona fisica di essere titolare di un solo Pir “ordinario” e di un solo Pir “alternativo”. Il risparmiatore può essere titolare di più di un prodotto.
Sitografia
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