Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, notizie dall’Inps: il Fondo scarica le farmacie e ingloba lavoratori a domicilio e lavoratori assunti in apprendistato.
L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. I beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo sono i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali interessate, che occupano mediamente più di 3 dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
L’ambito di applicazione è rivisto, con la Circolare n. 16 del 31.01.2022, in seguito alla segnalazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della necessità di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo.
L’Istituto fa cenno anche alla legge di Bilancio 2022 – legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – che ha riordinato gli ammortizzatori sociali, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Con successiva circolare l’Inps emanerà le disposizioni concernenti l’attuazione della legge n. 234/2021; mentre, con la circolare in oggetto si rende nota la platea dei soggetti destinatari delle tutele del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Ambito di applicazione
L’Inps riepiloga le norme di riferimento: decreto interministeriale n. 104125/2019 (istitutivo del Fondo); circolare 77/2021 (ne reca la disciplina).
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 1 della circolare 16/2022.
Detta tabella è stata emendata escludendo le farmacie – connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.
Chi versa al Fondo non versa al Fis… e viceversa
Nella circolare si rammenta che i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati nell’Allegato n. 1 alla stessa circolare, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).
Per quanto riguarda le farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note:
- le istruzioni operative per il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo;
- le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.
Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare in argomento.
Sitografia
www.inps.it

