Anpal dà la notizia tanto attesa: un decreto del commissario straordinario Anpal del 1° febbraio 2022 riapre l’istruttoria e la valutazione di tutte le istanze di accesso al Fondo nuove competenze presentate nei termini, ossia entro il 30 giugno 2021.
Pertanto:
- sono ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell’Avviso;
- sono altresì ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data precedente al 31 maggio 2021, ma sospese per le procedure di cui all’art. 4 dell’Avviso;
- il progetto di sviluppo delle competenze e i correlati documenti oggetto di valutazione saranno quelli allegati all’istanza originaria, pertanto non sono ammesse modifiche.
Non è tutto. L’Agenzia, con la stessa nota sul sito, annuncia un decreto e un avviso che apriranno a nuove istanze: nei prossimi mesi sarà adottato un decreto interministeriale ed un nuovo avviso per la presentazione di nuove istanze a valere sull’ulteriore miliardo di euro disponibile in base alla programmazione delle risorse React-Eu.
L’Anpal mette a disposizione un allegato con dati e commenti. Restano disponibili anche le Faq.
Il decreto di riapertura del Fondo
L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro spiega che il Fondo nuove competenze eroga contributi finanziari in favore dei datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per la partecipazione a percorsi di formazione dei lavoratori.
Per favorire la realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti sospesi, il decreto introduce modifiche ai termini delle integrazioni, per lo svolgimento delle attività formative e per la richiesta di saldo.
FNC. Modifiche dei termini
Restano valide le tempistiche previste dall’Avviso approvato con DD 461 del 04.11.2020, salvo le modifiche indicate in dettaglio nel decreto in oggetto.
Di seguito una sintesi.
Istruttoria delle istanze al Fondo
I datori di lavoro devono avanzare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell’istanza.
La durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario, decorsi i quali l’istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme.
Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del decreto in oggetto, il termine di 90 giorni decorre dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze
I termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze – entro 90 giorni dall’approvazione della domanda o 120 nel caso di presentazione da parte di Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori – possono essere prorogati, previa richiesta tramite il sistema informativo, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda.
L’istanza si intende tacitamente accolta decorsi 5 giorni dalla presentazione.
Richiesta di saldo
Per le richieste di saldo si applicano i seguenti termini, decorsi i quali Anpal procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme:
- con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria ed ai progetti in corso di realizzazione alla data del decreto in oggetto, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività;
- con riferimento ai progetti già conclusi alla data del decreto in oggetto, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del decreto in argomento per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni.
Quantificazione del saldo
I datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.
Sitografia
www.anpal.gov.it

