Le Entrate dispongono la proroga ufficiale della data cui fare riferimento per individuare i crediti precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (provvedimento n. 37381/2022).
La proroga temporale è ora ufficiale
In particolare, vengono prorogati:
dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 (c.d. “Sostegni ter”), precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022;
dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 il termine prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
Sitografia

