I 20 milioni di euro per gli operatori economici fermi a causa delle misure restrittive adottate per l’emergenza epidemiologica sono il bottino cui ammonta il rifinanziamento del Governo Draghi al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”.
Derivano dall’articolo 1 del decreto legge n. 4/2022 (c.d. “Sostegni ter“).
E’, invece, di 40 milioni lo stanziamento per i contributi a fondo perduto (Cfp) destinati alle attività di organizzazione di feste, catering per eventi, bar, ristorante, gestione di piscine che nel 2021 hanno subìto una significativa contrazione dei ricavi. E’ norma di riferimento, in questo caso, l’articolo 3, comma 2. Sono stati aggiunti altri settori in difficoltà.
Accedono al Cfp i soggetti che nel 2021 hanno registrato una diminuzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Invece, per le imprese costituite nel corso del 2020, il confronto va effettuato avendo riguardo all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva e all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Nuovo sostegno alle attività economiche chiuse
Il “Sostegni ter” rifinanzia, dunque, per il 2022 il fondo istituito dal “Sostegni bis” (articolo 2, commi 1-4, Dl n. 73/2021) allo scopo di favorire la continuità delle attività economiche per le quali era stata disposta, tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento (25 luglio 2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
I beneficiari degli aiuti esercitano un’attività riferita ai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021, che ha dettato le modalità attuative della norma individuando tra l’altro l’ammontare della stessa, la procedura di accesso e la modalità di erogazione del contributo.
La nuova dotazione è destinata alle attività che alla data di entrata in vigore del “Sostegni ter” risultano chiuse a seguito delle limitazioni imposte dal “decreto Natale” (articolo 6, comma 2, Dl n. 221/2021), che ha vietato, nel periodo tra il 25 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti implicanti assembramenti in spazi aperti e ha sospeso, per lo stesso intervallo temporale, le attività praticate in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.”.
Versamenti rinviati
Per le stesse attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, è anche prevista la sospensione di alcuni versamenti fiscali in agenda nel mese di gennaio 2022: somme dovute all’Erario a titolo di Iva riferita al mese di dicembre 2021; ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, effettuate in qualità di sostituti d’imposta.
Non c’è rimborso delle somme eventualmente già versate.
I pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere portati a termine in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sitografia
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