La variazione in aumento dell’1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, riferita al biennio 2020/2021, fa salire il prezzo della contribuzione per artigiani e commercianti.
L’Inps pubblica, attraverso al circolare 22/2022, i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per quest’anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.
Scadenze dei versamenti
I nuovi valori incideranno prossimamente sugli adempimenti del 28 febbraio dei contribuenti in regime forfettario (termine di presentazione della domanda di riduzione dei contributi Inps).
I contributi devono essere versati con l’F24.
Le date dei versamenti:
- 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.
I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta sono contenuti nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Dati del mod. F24”.
Minimale, massimale e aliquote per il 2022 di artigiani e commercianti
I valori per l’anno 2022:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00;
- il massimale di reddito per il calcolo dei contributi è fissato a 80.465 euro per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.; a 105.014 euro in caso di lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva.
Aliquote per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni:
- 24%, artigiani;
- 24,48%, commercianti.
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
- 22,80%, artigiani;
- 23,28%, commercianti.
Dunque, il contributo minimo – IVS e maternità – dovuto da artigiani e commercianti è rispettivamente di 3.905,76 euro e di 3.983,73 euro. Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni gli artigiani dovranno € 3.710,84 e i commercianti € 3.788,81.
Si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui, in base alle aliquote fissate con la circolare in oggetto, e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a 48.279,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Saldo contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento dell’Irpef.
I contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.
Sitografia
www.inps.it

