L’Agenzia detta le disposizioni sulle modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente (e della Guardia di Finanza) le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.
Per espressa disposizione europea, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.
Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra-UE.
In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo, qualora ne ricorrano i presupposti.
Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla
comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.
I dati pervenuti nell’ambito del flusso DAC2/CRS sono stati utilizzati, con riferimento ai periodi d’imposta 2016 e 2017, per l’invio di comunicazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo.
Invio di nuove comunicazioni
Il provvedimento n. 40601/2022 dispone ora l’invio di nuove comunicazioni (in linea, anche queste come le già inviate, con le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali), basate su analoghi criteri selettivi applicati ai dati pervenuti per l’anno 2018 e successivi, che saranno messi a disposizione nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente.
A fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Sitografia

