Le domande per i trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate – attraverso la procedura “CIGWEB” – entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio Inps 606 dell’8.2.2022.
Quindi c’è tempo fino al 23 febbraio 2022.
Il messaggio corregge la data indicata nella circolare 18/2022.
Inoltre, arriva una semplificazione che elimina un adempimento in caso di attestazione del sindacato.
L’attestazione delle organizzazioni sindacali con le domande è sufficiente
Il messaggio contiene anche una modifica scaturita dalle segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e dai consulenti del lavoro, riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Richiamando le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777/2019, si conferma che:
- non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata;
- detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti;
- se la dichiarazione non viene allegata, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.
Sitografia
www.inps.it

