Altre indicazioni sulla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, operata dalla legge di Bilancio 2022 sul Dlgs 148/2015.
È la volta degli aspetti contributivi, spiegati dall’Inps con il messaggio n. 637 del 9.2.2022 che segue la circolare n. 18/2022 con le prime indicazioni generali.
Si ricorda che la CIGO – Integrazioni salariali ordinarie – non è stata modificata tranne che per l’allargamento della platea ad apprendisti e lavoratori a domicilio.
In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi: per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.
Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.
Si rimanda al messaggio per lavoratori della pesca.
Ammortizzatori per contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari:
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
- i lavoratori a domicilio.
Dunque, per i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, la normativa:
- non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
- non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
L’obbligo contributivo in argomento – per apprendisti e lavoratori a domicilio – sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data, di entrata in vigore della novella normativa.
Viceversa, non risultano modificate le disposizioni concernenti gli ammortizzatori i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi (cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).
Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
Oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro:
- che abbiano il suddetto requisito dimensionale;
- che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro dei partiti politici.
La contribuzione dei datori di lavoro è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Sconto per gli ammortizzatori del 2022. L’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c) della legge di Bilancio 2022
Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori straordinari per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Dal 1° gennaio 2022:
- rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale (dunque anche con un solo dipendente), i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80% (le aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo).
Per l’anno 2022, la misura delle aliquote è ridotta:
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).
Contributo addizionale per gli ammortizzatori
Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista.
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2025 opera una riduzione sulla contribuzione addizionale al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.
Il contributo addizionale per il FIS non viene modificata dal nuovo impianto e resta nella misura del 4% delle retribuzioni perse.
Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).
Fondi di solidarietà bilaterali
Dal 1° gennaio 2022 sono costituiti Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.
L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro:
- che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.
Sitografia
www.inps.it

