L‘apporto di un complesso di beni in cambio di un corrispettivo in natura (quota di partecipazione nella società conferitaria) non è un’operazione di acquisto di azienda o ramo d’azienda, che secondo il decreto “Ace” sarebbe potenzialmente elusivo, poiché manca il trasferimento di denaro, presupposto base del fenomeno duplicativo che la norma contrasta (risposta ad interpello n. 82 del 9 febbraio 2022).
Decreto Ace. Nessuna operazione è antielusiva se non comporta corrispettivo in denaro
L’articolo 10 del decreto “Ace” elenca una serie di operazioni che il legislatore ritiene idonee a realizzare un’indebita moltiplicazione del beneficio Ace all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro effettuate al fine di creare base Ace in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio della disposizione di natura antielusiva consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale in più soggetti dello stesso gruppo societario.
Ora, l’articolo 10 prevede che la variazione in aumento rilevante ai fini Ace (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
Il riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili, è dunque evidente.
Con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, l’Agenzia ha in epoca anteriore già chiarito l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo in denaro.
In definitiva, i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non devono comportare alcuna sterilizzazione della base Ace in capo alla società conferitaria.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

