Arrivano dall’Inps ulteriori istruzioni sull’ambito di applicazione dell’Assegno unico universale, sui requisiti per l’accesso, su modalità e termini di presentazione della domanda.
Vengono dettati anche i criteri per la determinazione dell’assegno e le istruzioni contabili.
A veicolare il secondo vademecum, dopo il messaggio n. 4748 del 31.12.2021, è la copiosa circolare n. 23 del 9.2.2022.
Nel documento sono riportate molte indicazioni già note con precisazioni e chiarimenti. Inoltre, l’Inps fornisce utili tabelle con calcoli ed esempi.
L’AUU – Assegno unico universale per i figli a carico – sarà operativo dal 1° marzo 2022, ex d.lgs. n. 230/2021.
L’Assegno unico costituisce un beneficio economico attribuito:
- su domanda;
- su base mensile;
- per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo;
- ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE.
Tuttavia, l’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura.
In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
A decorrere dal 1° marzo 2022, l’Istituto in qualità di sostituto di imposta:
- provvederà a revocare d’ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l’ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell’archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all’estero;
- continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni; per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico e universale eventualmente percepito.
I sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
Si rammenta quanto segue:
- le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
Di seguito si evidenziano alcune specificazioni.
Soggetti interessati e requisiti dei figli per l’AUU
Oltre al riepilogo dei soggetti e dei requisiti degli aventi diritto, la circolare fornisce nuovi tasselli per inquadrare la disciplina.
Ad esempio, si precisa che tra i soggetti che possono richiedere la misura figurano anche i nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di determinate condizioni, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:
- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).
Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Requisiti dei rechiedenti dell’AUU per i figli a carico
Cittadinanza e soggiorno
Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
Pagamento imposte sui redditi in Italia
La locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.
Residenza e domicilio
Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.
Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 230/2021, la norma stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.
Criteri per la determinazione dell’assegno
In assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti.
Altrimenti va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).
Infatti, non è previsto anche il requisito della convivenza.
Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 230/2021, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Sono previste maggiorazioni per determinate situazioni (figli successivi al secondo, madri di età inferiore a 21 anni ecc) elencate nel decreto di riferimento.
Le maggiorazioni sono oggetto di calcoli ed esempi nella circolare.
Sitografia
www.inps.it

