Il “Sostegni-ter” ammette ulteriori operatori al bonus rimanenze finali di magazzino introdotto dall’articolo 48-bis, del Dl n. 34/2020 – c.d. “Rilancio” -per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.
Articolo 3, comma 3. Rimanenze finali di magazzino
L’ambito soggettivo di applicazione del bonus interessa un maggior numero di esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
L’agevolazione fiscale è prevista per due periodi d’imposta, quelli in corso al 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020) e al 31 dicembre 2021; per i contribuenti “solari” si tratta, quindi, degli anni 2020 e 2021.
Il credito, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, indicando nel modello F24 il codice tributo “6953”.
In attuazione della disposizione di legge, un decreto MiSE ha individuato l’elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al beneficio, mentre due provvedimenti AE dell’ottobre 2021 hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del bonus, come pure le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito e del rispetto dei limiti di spesa.
Un successivo provvedimento ha, infine, determinato la percentuale di credito effettivamente spettante a ciascun beneficiario, fissandola al 64,2944% dell’importo richiesto.
Per tornare all’estensione dell’applicabilità della misura, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, a soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal decreto MiSE del luglio scorso, per la precisione alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, si tratta delle attività identificate dai codici Ateco:
– 47.51 (commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);
– 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
– 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati).
A questo fine, le risorse finanziarie messe in campo per il “bonus rimanenze di magazzino” nell’anno 2022 vengono incrementate di 100 milioni di euro, passando da 150 a 250 milioni.
Concludendo, la comunicazione per la fruizione del credito spettante in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 dev’essere presentata tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022 (provvedimento AE 28 ottobre 2021).
Sitografia
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