Con molto ritardo l’Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e le relative istruzioni. Si tratta di professionisti autonomi e collaboratori e assimilati.
Con la circolare 25 dell’11 febbraio 2022 l’Istituto spiega che:
- la legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota (l’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986);
- la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), ha previsto un aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL.
Pertanto, le novità di maggior rilievo sono: la modifica dell’aliquota di finanziamento DIS-COLL e l’incremento dei valori relativi ai minimali e massimali di reddito, dovuto alla variazione percentuale in aumento dell’indice ISTAT (pari all’1,9%).
Tuttavia, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2022, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.
Aliquote, collaboratori e figure assimilate
Aumento aliquote DIS COLL
Dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.
Sono interessati dalla modifica i soggetti i cui compensi derivano da:
- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:
- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Aliquote contributive
Per il calcolo dei contributi dovuti da collaboratori e figure assimilate si applica l’aliquota 2022 del 33%.
Sono in vigore, inoltre, le aliquote:
- 0,50 % per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22 % per la tutela della maternità e paternità;
- 1,31 % per la DIS COLL.
Nella circolare è spiegato che i committenti che hanno già effettuato i versamenti con l’aliquota dello scorso anno possono integrare entro l’11 maggio 2022.
Professionisti, aumenta l’aliquota ISCRO
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (la cassa integrazione per le partite Iva) aumenta allo 0,51%.
Pertanto, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati, le aliquote sono le seguenti:
- 25% (IVS);
- 0,72 % per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;
- 0,51 % per l’ISCRO;
Ripartizione dell’onere contributivo, precisazioni
Aziende committenti: tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Professionisti: l’acconto per l’anno di imposta 2022 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2022.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022
Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2021.
Minimale e massimale di reddito
Per l’anno 2022 il massimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla Gestione separata è pari a 105.014 euro, mentre il minimale è pari a 16.243 euro.
Sitografia
www.inps.it

