Il riconoscimento delle tutele per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili è venuto meno dal 1° gennaio 2022.
Così, l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata.
Per l’anno in corso, l’articolo 17, comma 1 del dl n. 221/2021 dispone una proroga delle sole disposizioni che attengono alla modalità di svolgimento
dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili.
Il comma 2 del medesimo articolo 17, prevede che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”.
2022. Niente indennità per gli eventi riferiti alla quarantena dei “lavoratori fragili”
L’INPS, con il messaggio n. 679/2022, ha precisato che per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui al dl del 2020.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili e per le sole giornate del 2021.
Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto sopra riportato e al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.
Sitografia
www.inps.it

