Tocca i 2,3 milioni di euro (mezzo in più rispetto al passato) la soglia di aiuti erogabili per impresa.
Il nuovo limite passa a 290mila euro per le imprese agricole; 345mila euro per le aziende operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura. Raggiunge, invece, i dodici milioni (imbarcandone due) il limite dei sostegni ai costi fissi non coperti.
Gli importi sono confluiti nell’articolo 27, comma 1, del “Sostegni ter” (decreto legge n. 4/2022), che conforma le norme interne al Temporary framework europeo nell’ultimo aggiornamento/modifica. Da noi, il quadro complessivo della disciplina degli aiuti è stato tratteggiato dagli articoli da 53 a 65 del decreto “Rilancio” (Dl 34/2020); le disposizioni interessate dalle modifiche che il “Sostegni ter” reca, sono contenute negli articoli 54 e 60-bis.
Intervento sui costi fissi dell’impresa e sul limite massimo degli aiuti
Articolo 54
Il primo traspone nell’ordinamento italiano la previsione della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“. Così, le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni fino a un importo complessivo di 2,3 milioni di euro per impresa, nel rispetto dei massimali e delle modalità definiti dal Quadro europeo.
Articolo 60 bis
Il secondo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 627, lettera b), legge n. 178/2020, a seguito del quarto emendamento al Temporary framework con il quale la Commissione ha istituito la sezione 3.12, autorizzando gli Stati membri a contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese costrette dalla pandemia alla sospensione o alla riduzione delle attività commerciali, in quanto tale forma di aiuti, per un periodo limitato, è ritenuta compatibile con il mercato interno della Ue.
Sono costi fissi non coperti quelli sostenuti, indipendentemente dal livello di produzione, nel periodo ammissibile all’agevolazione che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili, e che non sono coperti da ulteriori fonti quali assicurazioni ed eventuali altri aiuti di Stato o misure di sostegno.
In riferimento a tali diposizioni, il “decreto Sostegni” ha prorogato l’efficacia delle norme nazionali fino al 31 dicembre 2021. Con il sesto (ed ultimo) emendamento (comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442), è stata estesa per altri sei mesi, spostando la data di cessazione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
Gli interventi del Sostegni ter traspongono le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo come aggiornato
Dunque il Sostegni ter agisce, in particolare, sulle previsioni dei citati articoli 54 e 60-bis, apportando queste novità: Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono concedere – ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework – sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti a chi, in quel periodo, subisce un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso period aiuti fino a un importo complessivo di 2,3 milioni di euro per impresa (anziché 1,8 milioni di euro); gli aiuti di importo limitato concessi nel settore della pesca e acquacoltura non devono superare i 345mila euro (non più 270mila euro), mentre nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non devono eccedere i 290mila euro (il tetto, prima, era di 225mila euro).
Come pure accettato, sale a 12 milioni di euro (prima 10) per impresa l’aiuto per i costi fissi non coperti sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 che Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono concedere – ai sensi della sezione 3.12 del Temporary framework – sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti a chi, in quel periodo, subisce un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Sitografia
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