In tema di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, Dlgs n. 127/2015), la società che adotta la “ventilazione Iva” come metodo di determinazione dell’imposta (articolo 24, comma 3, decreto Iva) può indicare sul documento commerciale l’aliquota del bene ceduto o il codice natura dell’operazione, se essa non rientra tra quelle imponibili.
La consulenza giuridica n. 3/E/2022 risponde a più quesiti, dando informazioni utili sull’adempimento.
Omessa trasmissione se l’invio del tracciato xml supera i termini di legge
In particolare, il chiarimento fa riferimento alla versione 7.0 del tracciato xml, il cui utilizzo è obbligatorio dal 1° gennaio 2022. Attenzione: l’invio oltre i termini comporta l’omessa trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione.
Una risposta è riferita alle operazioni escluse, in tema di “imballaggi e recipienti”: l’importo incassato come cauzione per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione ex art. 15, comma 1, n. 4) del decreto Iva, al momento della resa potrà essere oggetto di: emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell’acquisto del bene; emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale “VR” al momento della resa del vuoto.
In ambito operazioni esenti, l’istante chiede se il relativo codice N4 debba essere utilizzato anche per le cessioni di beni e servizi “anti-Covid”, oltre che nei documenti commerciali relativi alle operazioni esenti (art. 10, Dpr n. 633/1972).
L’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2022, al comma 452 prevede l’esenzione per la strumentazione diagnostica per il Covid che sia in linea con la normativa comunitaria; il comma 453, l’esenzione per le cessioni dei vaccini. L’Agenzia delle Entrate precisa che per tali operazioni l’utilizzo del codice natura N4 è ammissibile a condizione che non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it

