L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi del trattamento di integrazione salariale di cui al decreto, nonché la retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La Legge di Bilancio introduce un massimale unico
Tra le principali modifiche della “riforma degli ammortizzatori sociali” disegnate dalla Legge di bilancio 2022, l’Inps segnala l’articolo 1, comma 194, lettera a), che, appresso al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, introduce il comma 5-bis che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Pertanto, con la circolare n. 26/2022 l’Istituto indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Sitografia
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