L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Superbonus 110% nei territori colpiti da eventi sismici (a decorrere dal 1° aprile 2009) e nei quali è dichiarato lo stato di emergenza.
L’agevolazione è prorogata dalla legge di Bilancio 2022 per tutto il 2025.
La norma su cui interviene l’Agenzia, con risoluzione 8/2022, è contenuta nel comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), come modificato da ultimo dalla Legge di Bilancio 2022: “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.
Per il Superbonus 110% è necessaria la scheda AeDES o documento analogo
L’Agenzia chiarisce che:
- le disposizioni si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (anche se non prorogato);
- il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio al comma 4-ter del medesimo articolo l’articolo 119 comporta che l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici – nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura “piena” del 110 per cento.
L’agevolazione, dunque, si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
I contributi sono esclusi nei casi in cui:
- il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
- il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F);
- si tratti di beni relativi all’impresa e di beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

