Nell’eventualità di reiezione o accoglimento parziale dell’istanza di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), si potrà presentare istanza di riesame.
L’Inps il 18 febbraio 2022 pubblica il messaggio n. 803 del 17.2.2022 con le istruzioni ad hoc.
L’invio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto. Sul punto si rileva che il messaggio è stato pubblicato il 18 febbraio 2022, ma reca la data del 17 febbraio.
Il nuovo intervento segue i messaggi 3974/2021 e 4184/2021.
Consultare gli esiti dell’istanza di esonero
L’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche centralizzate in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti.
Gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento e indicate nel citato messaggio n. 3974/2021.
Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale ai seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Le istruzioni per l’istanza di riesame
L’Inps fornisce le indicazioni per la presentazione dell’istanza di riesame, presente nella procedura sopra indicata.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Nell’Allegato n. 1 al messaggio in argomento è riportata una sintetica descrizione della documentazione utile da produrre per le casistiche di riesame più comuni.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.
Sitografia
www.inps.it

