Nel Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali sono entrati i lavoratori a domicilio e lavoratori assunti in apprendistato e sono uscite le farmacie, Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10, che approdano al FIS (Fondo di integrazione salariale).
Questa novità comporta che le farmacie debbano:
- recuperare il contributo ordinario versato al Fondo dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo dello stesso (marzo 2020);
- regolarizzare le eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
L’INPS, con il messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, detta le istruzioni per i nuovi adempimenti, a seguito della circolare n. 16 del 31 gennaio 2022.
Codice di autorizzazione “0J” per le farmacie
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione 0J (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione 0S (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.
Recupero del contributo
Ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale:
- “L221”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.
- “L222”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.
Regolarizzazione del contributo al FIS
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149” già in uso;
- in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
- in <SommaADebito> l’importo del contributo:
- pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M131);
- pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Sitografia
www.inps.it

