I contenuti obbligatori dell’attività di addestramento trovano immediata applicazione.
L’INL fornisce le prime indicazioni sulle modifiche introdotte sulla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, che interessano:
- datori di lavoro;
- dirigenti;
- preposti.
Lo fa con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022.
La sostituzione del dettato sugli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico, dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
I nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Nuovi soggetti obbligati, i datori di lavoro
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021.
La disposizione:
- individua un nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, ossia il datore di lavoro;
- innova gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti.
Il nuovo comma 7 dell’art. 37, infatti, recita: “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Infine, il nuovo dettato precisa gli obblighi di addestramento, introducendo, ad esempio, il tracciamento in apposito registro anche informatizzato. Questa novità è in vigore.
Accordo da adottarsi
Le regole per l’adeguata e specifica formazione e l’aggiornamento periodico saranno fissate da un accordo, da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2022.
L’accordo dovrà garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Obblighi nelle more dell’adozione
Per quanto concerne il datore di lavoro la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Dirigenti e preposti
La sostituzione del dettato sugli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Osservazioni sul preposto
Con specifico riferimento alla figura del preposto, la norma prevede che le relative attività formative devono:
- svolgersi interamente con modalità in presenza;
- essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).
Obblighi di addestramento
Posto che l’addestramento debba avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”, il legislatore specifica che l’addestramento consiste:
- nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
- nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it/it-it

