La società che svolge in via principale attività di consulenza, in via secondaria quella di elaborazione dei dati contabili, per essere abilitata al servizio Entratel dell’Amministrazione finanziaria ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni, deve possedere partita Iva e un codice Ateco.
Quest’ultimo consente di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” ovvero come attività ad essa affine (risposta n. 87/E del 21 febbraio 2022).
Unicamente chi esercita attività di consulenza fiscale
Deve rientrare tra coloro “che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale”, ex Dm 19 aprile 2001, i quali, a loro volta, sono compresi tra gli “altri incaricati” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 3, lettera e) del Dpr n. 322/1998, che individua gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Per questi soggetti è, come sopra accennato, richiesto il possesso della partita Iva per essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 – E20, unitamente al possesso di un codice Ateco che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” o simile.
Il ruolo dei professionisti
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono essere autorizzati, previa richiesta, a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dagli stessi, ovvero direttamente dal contribuente interessato o anche da una società di servizi, a patto che la maggioranza del capitale di quest’ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista.
Per essere autorizzato al rilascio del visto, il professionista deve inviare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, con allegata copia della polizza assicurativa; l’Agenzia, verificati i requisiti, iscriverà il richiedente nell’apposito elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Al riguardo, ricordano le Entrate, la risoluzione n. 99/2019 ha precisato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

