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  Imprese  “Unirete” da oggi. Codatorialità, comunicazioni obbligatorie
ImpreseLavoro

“Unirete” da oggi. Codatorialità, comunicazioni obbligatorie

redazioneredazione—Febbraio 23, 2022
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A partire da oggi, 23 febbraio 2022, le imprese aderenti a un contratto di rete dovranno eseguire le comunicazioni obbligatorie – con riguardo anche dei rapporti in essere al 23 febbraio 2022 – utilizzando il modello Unirete per il tramite di un soggetto individuato (l’impresa referente) nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

La novità deriva dalla pubblicazione, il 22 febbraio 2022, da parte del ministero del Lavoro (sezione pubblicità legale) del DM n. 205 del 29 ottobre 2021, con il quale ha definito le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello “Unirete”.

Il modello è reso disponibile dal dicastero sul sito Servizi Lavoro e aggiornato con decreto direttoriale.

Sul punto l’INL, con la nota 315 del 22 febbraio 2022, fornisce le necessarie indicazioni operative.

La tempistica delle comunicazioni nell’ambito della codatorialità

Le comunicazioni con il modello Unirete devono essere effettuate a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021.

In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data, in assenza di esplicite previsioni al riguardo, sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso D.M., quindi entro il giorno 24 marzo compreso.

Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un’unica impresa retista, all’uopo individuata come referente nel contratto di rete.

Ai fini dell’abilitazione l’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente.

I modelli messi a disposizione

L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro alla sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego).

Va infine ribadito che il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità o nei confronti di imprese esterne alla rete.

Modello Unirete Assunzione

Il Modello Unirete Assunzione deve essere utilizzato per i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.

Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.

Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.

Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario.

Da ciò consegue che l’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.

Modello Unirete Trasformazione

Nel Modello Unirete Trasformazione, per i casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

Modello Unirete Proroga

Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

Modello Unirete Cessazione

Il Modello Unirete Cessazione, riservato nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.

Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.

Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

Sitografia

www.ispettorato.gov.it

www.lavoro.gov.it

contratto di reteUnirete;
Ministero dello Sviluppo economico – Decreto 23.12.2021
INL – Nota 315 del 22.2.22
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