Il Governo non intende prorogare lo stato d’emergenza, da ultimo prorogato con il Dl Natale.
Sul sito istituzionale è riportata la dichiarazione del 23 Febbraio 2022 del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Firenze, in occasione del suo incontro con le autorità e gli stakeholders locali presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino:
“La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo”.
Dal 31 marzo, dunque, niente più zone colorate, quarantene nelle scuole, mascherine all’aperto e mascherine FFP2 in classe.
Di più: “Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli”.
Certo resterà il monitoraggio “pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è quello di riaprire del tutto e al più presto”.
Pubblicata la legge del Dl Natale
Intanto, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18.2.2022, la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
In sede di conversione del Dl Natale, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, si segnalano le seguenti previsioni:
- il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
- i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
- per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
- i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).
Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).
Sitografia
www.lavoro.gov.it
www.governo.it

