Approvate in via definitiva dal Parlamento (Atto Senato 2536), tra le misure fiscali contenute nel “Milleproroghe” – di alcune di esse si è fatta una sintesi nell’articolo “Milleproroghe. Sì dal Senato, è legge” – i nuovi termini per la sterilizzazione delle perdite; la sanatoria dei modelli Cu 2015-2017; le tariffe Tari; il bonus prima casa; la riscossione degli enti; la sospensione degli ammortamenti; i termini dei bilanci comunali; il tetto dei contanti; la decorrenza del recupero Iva fallimenti; processo tributario da remoto; infine, aiuti di Stato.
Sterilizzazione delle perdite (articolo 3, comma 1-ter)
La disapplicazione di alcuni obblighi già fissati per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In sintesi: non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Tra le misure fiscali, la sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Non incappano in sanzioni i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, purché abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti.
Al verificarsi di tali circostanze, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta.
Tariffe Tari (articolo 3, comma 5-quinquies)
Dall’anno in corso, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga alla disciplina vigente.
In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.
Bonus prima casa (articolo 3, comma 5-septies)
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità”, che ha sospeso, dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per “liberarsi” dell’eventuale casa pre-posseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa “prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione principale per accedere al bonus previsto per il riacquisto.
Riscossione enti locali (articolo 3, comma 5-quaterdecies)
Maxi-proroga a favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto: è spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma.
Sospensione degli ammortamenti 2021 (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies)
La possibilità di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021) viene estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020.
Bilanci comunali (articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)
Differisce al 31 maggio il termine – ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente e già spostato al 31 marzo 2022 – per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. Poiché tali soggetti “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, consegue che i Comuni avranno tempo fino al 31 maggio 2022 anche per decidere in merito ai loro tributi.
La proroga riguarda anche la Tari e l’addizionale all’Irpef, relativamente alla quale l’ultima legge di bilancio ha imposto l’obbligo, per i Comuni in cui nel 2021 erano vigenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito, di adeguare le stesse ai nuovi scaglioni previsti per l’Irpef.
Tetto contanti a mille euro
Viene differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, il divieto scatta a quota 2mila euro.
Recupero Iva fallimenti (articolo 3-bis)
Rispetto all’anticipo di un giorno per la decorrenza della disposizione contenuta nel “Sostegni-bis” secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento, è ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate dal giorno successivo.
Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis)
Proroga al 30 aprile 2022 per la disciplina emergenziale dettata dal decreto “Ristori” secondo la quale, nell’ambito del processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale.
Entro la stessa data, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione dei posti vacanti nelle commissioni, dovrà bandire una procedura di interpello per il necessario trasferimento dei componenti. Tali procedure dovranno essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.
Aiuti di Stato (articolo 20)
A seguito della sesta modifica al Temporary Framework, che ne ha spostato il termine ultimo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, vengono dettate disposizioni per il conseguente adeguamento della cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022.
Sitografia
www.fiscooggi.it

