La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ed in particolare la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2022, sono oggetto di aggiornamento da parte dell’Inps.
Con la circolare n. 30 del 24 febbraio 2022, spiega come predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del 2022, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Allegate alla circolare le istruzioni e le tabelle dei coefficienti con cui predisporre i piani.
Coefficienti e istruzioni per la rateizzazione
L’Istituto ricorda che, in base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.
Con la circolare in argomento l’Inps fornisce tre Allegati:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle, nell’Allegato n. 1;
- la tabella I/2022 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,9% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità, nell’Allegato n. 2;
- la tabella II/2022 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dell’1,9%, nell’Allegato n. 3.
Le istruzioni dell’Allegato n. 1
1. Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2022 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
2. Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2022 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Sitografia
www.inps.it

